Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 206del 19 gennaio 1973
(1 massima)
(massima n. 1)
Ai fini dell'annullamento del contratto a norma dell'art. 1433 c.c. occorre una discordanza tra volere interno e manifestazione, che costituisce il presupposto per la configurabilitą dell'errore ostativo.