(massima n. 1)
L'aggravante di avere commesso il delitto di tentata estorsione avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attivitā delle associazioni di cui al suddetto art. 416 bis c.p. (art. 7 D.L. n. 151 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991) non va desunta dal fatto che l'imputato e un suo complice si siano presentati come rappresentanti di organizzazioni camorristiche e che le modalitā dell'azione siano tipiche di queste ultime, senza, da un lato, accertare le effettive frasi pronunciate e, dall'altro, effettuare un adeguato esame delle modalitā dell'azione posta in essere. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non decisivo il mero richiamo alla prospettata ed ottenuta chiusura del cantiere, che si riferisce all'oggetto della minaccia estorsiva e non al metodo impiegato, a cui č ricollegata la sussistenza della circostanza de qua che deve essere tale da evocare la forza derivante da un'organizzazione criminale).