(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, č ancora sufficiente il requisito della sola gravitą degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, c.p.p. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravitą, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio « de libertate» non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti nel giudizio di merito.