(massima n. 1)
L'errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione da parte della persona o dell'ufficio che nè è stato incaricato, regolato dagli artt. 1432 e 1433 c.c., deve essere sempre preceduto dall'interpretazione del contratto, perché quando è possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, secondo quanto stabilito dagli art. 1362 e 1363 c.c., non è applicabile la disciplina giuridica dell'errore ostativo come vizio del consenso produttivo, in presenza delle condizioni previste dalla legge, dell'annullamento del contratto. Pertanto, quando il regolamento negoziale, così come materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune ed effettiva volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto, anche se la discordanza non emerga dalla semplice lettura del testo, si deve ritenere esistente un mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma propria del contratto cui si riferisce. (Nella fattispecie, nella quale il cliente di un istituto bancario aveva lamentato l'acquisto di titoli mobiliari in misura nettamente inferiore alla quantità indicata nell'ordine compilato dall'addetto dell'istituto bancario, la S.C., confermando la sentenza di secondo grado, ha riconosciuto l'esistenza di un mero errore materiale di compilazione da parte dell'incaricato, in quanto i titoli acquistati corrispondevano alle disponibilità finanziarie del cliente al momento dell'ordine e avevano un controvalore identico alla provvista versata dal cliente qualche giorno dopo l'acquisto).