(massima n. 1)
Qualora nel giudizio di appello, celebrato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 599, comma secondo, c.p.p., venga presentato un certificato medico che attesti l'assoluto impedimento a comparire dell'imputato, l'udienza deve essere rinviata, dovendosi equiparare la documentazione prodotta ad una manifestazione univoca della volontą di partecipare.