(massima n. 1)
Nel procedimento che definisce il concordato in appello (art. 599, comma quarto, c.p.p.), la motivazione del giudice sull'assenza dei presupposti che legittimano l'operatività dell'art. 129 c.p.p., analogamente a quanto avviene per il patteggiamento in primo grado, può essere anche implicita o meramente enunciativa, considerato che il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena o, comunque, manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato.