(massima n. 1)
In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera «raccomandazione» o nella «segnalazione» una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, atteso che la «raccomandazione» come fatto a sè stante, non ha efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento.