(massima n. 1)
In tema di abuso d'ufficio, l'aggravante del danno di rilevante gravitą, prevista dal secondo comma dell'art. 323 c.p., ha carattere di specialitą rispetto a quella comune, di analogo contenuto, prevista dall'art. 61, n. 7 c.p., per cui deve escludersi che quest'ultima possa concorrere con l'altra.