(massima n. 1)
Il possesso di oggetti di interesse artistico storico o archeologico si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati. Tali oggetti, invero, sono di proprietā dello stato sin dalla loro scoperta e il loro impossessamento, sia che provenga da scavo sia da rinvenimento fortuito č previsto dalla legge n. 1089 del 1939 come delitto punito con la stessa pena comminata per il furto.