(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nel delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p., non è sufficiente nè il dolo eventuale — e cioè l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento nè quello diretto — e cioè la rappresentazione dell'evento come realizzabile con elevato grado di probabilità o addirittura con certezza, senza essere un obiettivo perseguito —, ma è richiesto il dolo intenzionale, e cioè la rappresentazione e la volizione dell'evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale, proprio o altrui, come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito. Ne consegue che se l'evento tipico è una semplice conseguenza accessoria dell'operato dell'agente, diretto a perseguire, in via primaria, l'obiettivo di un interesse pubblico di preminente rilievo, riconosciuto dall'ordinamento e idoneo ad oscurare il concomitante favoritismo o danno per il privato, non è configurabile il dolo intenzionale e pertanto il reato non sussiste. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta di alcuni componenti di una giunta municipale che avevano approvato una delibera di sospensione di erogazioni in danaro a una fondazione gestita dal Comune dopo l'intervenuto pignoramento della relativa somma ad istanza dell'unico dipendente di essa per crediti di lavoro, al fine di evitare un appesantimento della posizione debitoria della fondazione e così un danno ulteriore alla posizione del creditore pignorante).