(massima n. 2)
Le norme mediante le quali la legge 20 dicembre 1995, n. 534 (di conversione del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432) ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 cod. proc. civ. sono poste a tutela del diritto di difesa delle parti ed hanno natura inderogabile, onde, all'esito della udienza di prima comparizione, il giudice deve, d'ufficio, fissare l'udienza di trattazione, come vuole la lettera dell'art. 180, che prevede "in ogni caso" la fissazione di tale udienza. Peraltro, qualora il giudice d'appello ravvisi un vizio del procedimento consistente nell'omessa assegnazione al convenuto del termine di cui all'art. 180 cod. proc. civ., non vertendosi in una delle ipotesi previste dall'art. 354 cod. proc. civ., č tenuto soltanto a rimettere in termini le parti per l'esercizio delle attivitā deduttive e istruttorie non potute esercitare in primo grado. (Nella specie la Suprema Corte, confermando la sentenza d'appello, ha respinto la relativa doglianza, rilevando che il ricorrente si era limitato a riproporre l'istanza di ammissione della prova per testi, giā esaminata e respinta dal giudice di primo grado, senza nulla dedurre in ordine alla mancata possibilitā di ampliare il "thema decidendum").