(massima n. 1)
La differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtā che inficia il processo di formazione della volontā č endogena alla volontā stessa, e quella del dolo, in cui essa č esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalitā nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne č vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontā, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal deceptor e le conseguenze da essa prodotte sul deceptus verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtā che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontā un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilitā per il deceptor di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza.