(massima n. 1)
Configura il delitto di abuso di ufficio la condotta del vigile urbano che, potendo procedere alla contestazione sul posto, disponga l'accompagnamento nei propri uffici, senza che la persona intimata abbia rifiutato di dichiarare le proprie generalitą ovvero sussistano ragioni per ritenere la falsitą delle dichiarazioni rese, in violazione di una specifica norma di legge (art. 11 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella L. 18 maggio 1978, n. 191), provocando cosģ un danno ingiusto, consistito in un'umiliante costrizione, percepita dalla vittima come conseguente ad un atteggiamento di vessazione del tutto inutile.