(massima n. 1)
Commette il reato di cui all'art. 323 c.p. il medico di una struttura pubblica il quale rappresenti al paziente l'imminenza di un pericolo per la sua salute (nel caso di specie un ictus in tempi brevi) e l'impossibilità di un ricovero tempestivo presso la struttura pubblica convincendolo ad eseguire gli esami più urgenti con successivo intervento chirurgico presso una clinica privata in cui il medico presta la propria opera professionale. Ciò in quanto uno stato di pericolo attuale costituisce una situazione di emergenza che rende doveroso per il medico della struttura pubblica disporre il ricovero immediato per procedere ad accertamenti tempestivi, eventualmente costringendo ad ulteriori attese pazienti le cui condizioni siano meno pressanti, e, nel caso, al tempestivo intervento chirurgico.