(massima n. 1)
È ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale, in quanto anche in tale ipotesi, per effetto di due decisioni contrastanti, si realizza una situazione di stasi processuale riconducibile ad uno dei casi “analoghi” previsti dall'art. 28, secondo comma, c.p.p., la cui risoluzione è rimessa alla Corte di cassazione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, avendo il Tribunale collegiale provveduto a norma dell'art. 521, secondo comma c.p.p. determinando la competenza di un altro giudice, quest'ultimo non poteva a sua volta qualificare diversamente il fatto e trasmettere gli atti al pubblico ministero, poiché ciò avrebbe comportato una attribuzione alla competenza del giudice collegiale, che sul punto si era già espresso negativamente).