(massima n. 1)
L'art. 1424 c.c. sulla conversione dei contratti nulli si applica, in virtł del richiamo operato dall'art. 1324 c.c., anche ai negozi unilaterali, a condizione che l'atto contenga i requisiti di sostanza e di forma dell'atto diverso e che l'atto convertito risponda allo scopo perseguito con quello nullo. Ne consegue che il diniego di rinnovazione della locazione ex art. 29 legge n. 392. del 1978, nullo in relazione alla prima scadenza, ben puņ convertirsi in una disdetta cosiddetta «semplice» o a regime «libero» (non essendo richiesto che sia motivata) valida per la seconda scadenza contrattuale, recando il contenuto inequivocabile della manifestazione di volontą contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione del rapporto.