(massima n. 1)
L'art. 323 c.p. delinea un reato di evento e non dà rilievo alla mera esposizione a pericolo dell'interesse garantito, sicché deve escludersi la configurazione del reato allorché non vi sia la prova che sia stato raggiunto un risultato contra ius anche se ricorra una condotta non iure dell'agente. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio da parte di un p.u. che aveva avocato a sé la trattazione di una pratica, senza avvertire il dovere di astenersi pur avendo intrattenuto rapporti economici con le parti interessate, in assenza, tuttavia, di dati probatori certi tali da collegarli, attraverso un idoneo nesso di causalità, con l'evento indicato rappresentato dall'ingiusto vantaggio patrimoniale).