(massima n. 1)
In tema di conversione del negozio, il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso soltanto quando, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità, sicché il principio sancito dall'art. 1424 c.c. non può operare quando sia stata esclusa l'esistenza di siffatto intento pratico secondario. (Nella specie, è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 1424 c.c.sul rilievo che le parti, avendo verbalmente raggiunto l'accordo per la costituzione della servitù di passaggio, non avevano inteso creare un diritto di natura personale a favore dei soli stipulanti).