(massima n. 1)
Essendo correlata all'imprescrittibile facoltà di rimuovere un'ipotesi di nullità del contratto di lavoro, l'azione per il riconoscimento di una maggiore anzianità mediante retrodatazione dell'inizio del rapporto di lavoro, che sia fondata su un'ipotesi di intermediazione nelle prestazioni di lavoro in violazione del divieto posto dall'art. 1 della L. n. 1369 del 1960, non è soggetta a prescrizione, la quale può invece colpire singoli e specifici diritti derivanti dalla maggiore anzianità di servizio rivendicata.