(massima n. 1)
Il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullitā del decreto di citazione a giudizio emesso dal Gip a seguito di opposizione a decreto di condanna, per omessa enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, restituendogli gli atti, non č abnorme in quanto il potere di dichiarare detta nullitā č attribuito espressamente al giudice dibattimentale e, pur potendosi configurare come illegittimo ove concretamente difettino i presupposti per la sua adozione, prevale, in forza della regola stabilita nell'art. 28, comma 2, c.p.p., su quello del Gip. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza sollevato dal Gip e ritenuto inammissibile dalla S.C., che gli ha conseguentemente restituito gli atti per l'ulteriore corso).