(massima n. 1)
Con riguardo a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto d'intermediazione ed interposizione sancito dall'art. 1 della L. n. 1369 del 1960, ove il lavoratore, dopo un periodo d'illecita interposizione, sia stato formalmente assunto dal datore di lavoro interponente, l'azione per il riconoscimento di una maggiore anzianitą mediante retrodatazione del rapporto di lavoro non č soggetta a prescrizione, essendo correlata all'imprescrittibile facoltą di accertamento della nullitą del contratto di lavoro stipulato in violazione del divieto predetto, mentre la sussistenza della stabilitą reale, ai fmi del decorso o meno, in pendenza del rapporto, della prescrizione (quinquennale) di specifici diritti del lavoratore, deve essere verificata alla stregua della disciplina applicabile al rapporto in base alle concrete modalitą (anche soggettive) di svolgimento del rapporto medesimo, non gią alla stregua della disciplina che l'avrebbe regolato ove esso fosse sorto ab initio con il datore di lavoro effettivo, restando conseguentemente escluso che la stabilitą propria di rapporti anche formalmente costituiti con l'effettivo datore di lavoro possa estendersi al rapporto del lavoratore fittiziamente assunto dall'intermediario.