(massima n. 1)
In tema di omessa convocazione dell'assemblea, la nuova formulazione dell'art. 2631 c.c. introdotta dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in sostituzione dell'art. 2630, comma secondo, n. 2, c.c., ha trasformato la fattispecie di reato in illecito amministrativo. La nuova e pił favorevole disciplina non pone alcuna distinzione con riferimento al tipo di societą cui appartengano gli amministratori o i sindaci cui l'omissione sia imputata e deve, pertanto, trovare immediata applicazione anche nell'ipotesi di sindaci di societą cooperativa che abbiano omesso di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. (Nel caso di specie, riguardante l'omessa convocazione dell'assemblea dei soci di una cooperativa a r.l. per l'approvazione del bilancio di esercizio, la Suprema Corte ha annullato l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non č pił previsto dalla legge come reato).