(massima n. 1)
La cosiddetta azione di simulazione relativa, in quanto diretta ad accertare la nullità del negozio simulato, è imprescrittibile (al pari della cosiddetta azione di simulazione assoluta), ai sensi dell'art. 1422 c.c., potendo il decorso del tempo incidere solo indirettamente sulla proponibilità di tale azione, nel senso che la prescrizione dei diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato può far venir meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente.