(massima n. 1)
L'azione od eccezione con la quale l'I.N.P.S. intenda far accertare la nullitā, totale o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto di lavoro sottostante, č imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati.