(massima n. 1)
In caso di misura cautelare disposta su richiesta avanzata dopo la pronuncia di sentenza di condanna, cosė come non vi č obbligo, da parte del pubblico ministero richiedente, di allegare gli atti posti a sostegno della richiesta medesima, essendo giā acquisiti alla conoscenza del giudice, dell'imputato e della difesa gli elementi d'accusa venuti in rilievo nel dibattimento ed offerti in valutazione con la sentenza di condanna, allo stesso modo non vi č obbligo di trasmissione al tribunale del riesame di atti diversi dalla medesima sentenza.