(massima n. 1)
Dą luogo a violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p. e, conseguentemente, a perdita di efficacia della misura cautelare, la mancata trasmissione al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, quale autoritą procedente, di atti investigativi effettuati, ai sensi dell'art. 38 att. c.p.p., dal difensore dell'imputato e da lui ritualmente depositati, sia pure nell'ultimo giorno utile, presso l'ufficio dello stesso pubblico ministero.