(massima n. 1)
In tema di assegno bancario, in ordine al reato di violazione del divieto di emissione di assegni bancari, di cui all'art. 7 legge 15 dicembre 1990, n. 386 (modificato dall'art. 32 del D.L. 30 dicembre 1999, n. 507), la prova che il traente aveva avuto conoscenza del divieto impostogli con precedente sentenza di condanna non può essere desunta esclusivamente dall'esecutività di quest'ultima, presumendo per avvenuta la sua notifica. Conseguentemente è carente di motivazione la decisione del giudice che, limitandosi a queste circostanze, non faccia riferimento ad ulteriori emergenze (modalità di attuazione della notificazione od altro) idonee a dimostrare che il soggetto era venuto a conoscenza del divieto.