(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., debbono ritenersi rientranti nelle previsioni della norma incriminatrice soltanto le condotte che siano comunque riconducibili alle funzioni di ordine pubblicistico affidate all'agente, anche se risultino violati i limiti e le condizioni del loro esercizio, mentre, quando si tratti di attività proprie di una funzione del tutto estranea alla sfera di attribuzioni del soggetto, può ravvisarsi, ove ne ricorrano i presupposti, solo la diversa ipotesi di reato di cui all'art. 347 c.p. (usurpazione di funzioni pubbliche). (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto — pur in presenza di una causa di estinzione del reato costituita dalla prescrizione — che esulasse l'ipotesi dell'abuso d'ufficio nel caso di sequestro di un immobile disposto da un semplice dipendente comunale non investito, come tale, dalla necessaria qualità di ufficiale di polizia giudiziaria). (Mass. redaz.).