(massima n. 1)
Gli atti giudiziari divenuti pubblici, relativi a procedimenti diversi da quello nell'ambito del quale sia stata disposta una misura cautelare con provvedimento avverso il quale sia stata proposta richiesta di riesame, non fanno parte, anche nel caso in cui siano stati a suo tempo presentati al giudice per le indagini preliminari unitamente alla richiesta di applicazione della misura, degli atti dei quali dev'essere disposta, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., la trasmissione al tribunale del riesame, atteso che anche la parte privata può, comunque, procacciarsene la disponibilità, esibendoli quindi all'udienza camerale, e lo stesso tribunale può, ove lo ritenga necessario, acquisirli d'ufficio, esulando una tale attività dagli «atti d'istruzione» al cui espletamento il suddetto organo giudiziario non è abilitato.