(massima n. 1)
In tema di procedimento per il riesame, non comporta inefficacia della misura cautelare la circostanza che il tribunale, non rinvenendo alcuni degli atti posti a fondamento della misura e indicati nella missiva di trasmissione del pubblico ministero, abbia provveduto a richiederne all'ufficio requirente un nuovo invio, tempestivamente avvenuto. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che per la perdita di efficacia della misura cautelare occorre la certezza che gli atti, sebbene elencati nella missiva del pubblico ministero, non siano poi trasmessi, non essendo sufficiente che essi non vengano reperiti nel fascicolo in quanto ben può ipotizzarsi che gli stessi siano stati dalla cancelleria fortuitamente smarriti o erroneamente destinati ad altro incartamento).