(massima n. 1)
Non č abnorme, sebbene intrinsecamente non corretta, l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullitā del decreto che dispone il giudizio per avere il giudice dell'udienza preliminare modificato l'imputazione, atteso che con tale provvedimento egli esercita il potere di verifica della regolaritā del decreto dispositivo del giudizio, che gli č riconosciuto anche in ipotesi di vizi minori (art. 429, comma 2 c.p.p.); ne deriva che, in caso di successivo conflitto fra il giudice del dibattimento e quello dell'udienza preliminare, trova applicazione la regola della prevalenza della decisione del primo fissata dall'art. 28, comma 2 c.p.p. (Fattispecie in cui il giudice dell'udienza preliminare aveva escluso la sussistenza di una circostanza aggravante e il giudice del dibattimento, dichiarata la nullitā del decreto che dispone il giudizio, aveva restituito gli atti al primo giudice per la rinnovazione dell'atto).