(massima n. 1)
Non č censurabile per vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame per omessa valutazione degli elementi allegati a favore dell'imputato se costui non adempia l'onere di prospettare specificamente detti elementi nella richiesta di riesame o anche nel corso dell'udienza camerale davanti al tribunale. (La Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione del collegio del riesame che aveva disatteso la doglianza avverso l'ordinanza impositiva per la genericitā della relativa censura mossa dalla difesa, che non indica quali siano gli elementi di natura oggettiva o di fatto aventi rilievo concludente in senso favorevole all'indagato che il g.i.p. avrebbe omesso di valutare).