(massima n. 1)
Fra gli atti che l'autoritā procedente deve trasmettere al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., non rientra la richiesta di applicazione della misura cautelare a suo tempo avanzata dal pubblico ministero al giudice competente, atteso che tale richiesta rappresenta un semplice atto di impulso processuale, la cui funzione si esaurisce con l'adozione del provvedimento applicativo della misura; né, trattandosi di atto di parte, č comunque possibile trarre da essa elementi a favore o contro gli indagati.