(massima n. 2)
In tema di procedimento di riesame, tra gli atti che il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al tribunale della libertà, ai sensi del comma 5 dell'art. 309 c.p.p., non è compresa la richiesta della misura cautelare presentata al giudice per le indagini preliminari; ed invero, secondo il chiaro tenore letterale di tale disposizione, gli «atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1» sono soltanto quelli contenenti gli elementi a carico o a favore dell'imputato, e cioè quelli necessari a rendere effettiva la garanzia di un nuovo esame della questione cautelare, senza che ad essi nulla possa aggiungere la richiesta predetta, semplicemente espositiva del quadro indiziario oggettivamente emergente.