(massima n. 1)
In materia di riesame delle misure cautelari, l'inosservanza della disposizione dell'art. 309 quinto comma c.p.p. ha i previsti effetti invalidanti e caducatori solo quando gli elementi di prova di cui sia stata omessa la trasmissione al giudice del riesame siano idonei ad assumere in concreto una specifica rilevanza probatoria in favore del destinatario della misura. Ne consegue che, per dedurre validamente la violazione dell'art. 309 comma 5 c.p.p., non č sufficiente indicare gli atti di cui sia stata omessa o ritardata la trasmissione al giudice del riesame, ma occorre anche prospettare la possibilitā di una loro utilizzazione probatoria a sostegno di una tesi difensiva.