(massima n. 1)
In tema di riesame delle misure cautelari personali, l'inefficacia del provvedimento custodiale consegue solo al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al Gip al momento della richiesta della misura. Tale sanzione non opera, invece, quando il Gip ha ricevuto gli atti solo in maniera parziale, in quanto il giudice č tenuto ad esaminare gli atti che ha ricevuto. Inoltre il mancato invio di atti deve riguardare, per determinare l'inefficacia del provvedimento cautelare, atti assunti prima della richiesta della misura e non atti assunti in un momento successivo.