(massima n. 1)
Il Tribunale di riesame può integrare la motivazione dell'ordinanza impositiva di misura cautelare, perché, con la garanzia del contraddittorio, può rimediare ai vizi della motivazione, sino a confermare la misura per ragioni diverse. Deve per contro rilevare la nullità dell'ordinanza, quando essa sia priva del requisito della motivazione (intesa mancanza fisica o mera apparenza), in relazione alle condizioni generali o alle esigenze cautelari. Tuttavia, la motivazione dell'ordinanza impositiva non è assente, e non può dirsi apparente in punto di esigenze cautelari, quando riferisca a più indagati per reato associativo, o in concorso, gli stessi indici di pericolosità, alla stregua delle rappresentate emergenze di condotta di ciascuno, ed in assenza di elementi che ne differenzino la posizione. In tal caso, il giudice di riesame può integrare la motivazione specifica, tenendo conto delle singole deduzioni difensive.