(massima n. 1)
In tema di riesame di misure cautelari, la sanzione dell'inefficacia non si determina in ogni caso di mancata trasmissione degli atti, ma quando al Tribunale pervenga solo parte degli atti gią trasmessi al GIP. Invero, l'Organo del riesame deve avere a disposizione gli stessi elementi dei quali ha potuto disporre il giudice della cautela per accogliere o rigettare la richiesta del P.M. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva confermato l'ordinanza custodiale, nonostante la mancanza tra gli atti trasmessi di una informativa di reato, di alcuni verbali di intercettazione e di un verbale di dichiarazioni di persona informata sui fatti, affermando che, comunque, la misura trovava sostegno nel residuo, cospicuo assetto probatorio).