(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di abuso di ufficio nella ipotesi in cui all'agente sia contestato di avere arrecato un danno ingiusto, non rilevano solo le norme che vietano puntualmente il comportamento sostanziale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ma ogni altra norma, anche di natura procedimentale, la cui violazione determini comunque un danno ingiusto a norma dell'art. 2043 c.c.; precetto, questo, che, secondo il pił recente orientamento delle Sezioni Unite civili, va considerato non come norma secondaria volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme, ma come norma primaria volta ad apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto da un soggetto per effetto dell'attivitą altrui. (Fattispecie nella quale č stato ritenuto configurabile il reato nella condotta di un primario ospedaliero che aveva negato sistematicamente l'attivitą in sala operatoria a un suo assistente, nonostante la normativa prevedesse che il servizio relativo ai pazienti dovesse rispettare criteri oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza).