(massima n. 1)
Atteso il disposto di cui all'art. 123, comma 1, c.p.p., secondo cui le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste dei detenuti o internati «hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autoritą giudiziaria», deve ritenersi che il termine prescritto dal combinato disposto dei commi 5, 9 e 10 dell'art. 309 c.p.p. decorre dalla data di presentazione della richiesta di riesame alla direzione dell'istituto in cui il richiedente č ristretto o internato, e non dalla data in cui detta richiesta perviene al tribunale competente.