(massima n. 1)
Gli atti da trasmettersi al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309 c.p.p., sono quelli presentati al g.i.p. con la richiesta di applicazione della misura, dai quali siano ricavabili gli elementi di valutazione circa gli indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura. Non può, quindi, dichiararsi l'inefficacia della misura cautelare se non sia trasmessa anche la richiesta di applicazione della misura cautelare del P.M., se non sia neppure prospettata, in modo realistico, l'eventualità che detta misura sia stata applicata “ex officio” o in difformità da quanto richiesto dal P.M.