(massima n. 1)
La mancata trasmissione al tribunale del riesame di uno o pił atti tra quelli a suo tempo trasmessi al giudice con la richiesta di emissione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare non determina automaticamente alcuna nullitą processuale e resta priva di rilevanza quando la decisione del tribunale prescinda dal contenuto degli atti non trasmessi.