(massima n. 1)
L'interrogatorio «di garanzia» previsto dall'art. 294 c.p.p., non è di per sé annoverabile fra gli elementi favorevoli sopravvenuti per i quali l'art. 309, comma 5, c.p.p., impone l'obbligo di trasmissione, da parte dell'autorità procedente, al tribunale del riesame. Detta valenza può essergli riconosciuta solo quando esso abbia contenuto che, andando oltre alla mera contestazione dell'accusa, sia oggettivamente favorevole all'indagato; condizione, questa, che deve essere specificamente indicata al tribunale del riesame quando si voglia sostenere che dalla mancata trasmissione dell'atto in questione sia derivata la caducazione della misura cautelare.