(massima n. 1)
Il conflitto che insorga tra giudice del dibattimento e giudice delle indagini preliminari rientra nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 28 c.p.p. e non in quella prevista dal secondo comma dello stesso articolo, poiché il principio della prevalenza della decisione del giudice dibattimentale su quella del giudice dell'udienza preliminare non può essere esteso anche all'ipotesi che il contrasto insorga tra il primo e il giudice delle indagini preliminari. (Nella specie, il Tribunale, dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio, perché lo stesso non era stato comunicato al difensore, aveva disposto, ai fini della rinnovazione dell'atto, la trasmissione degli atti al Gip, che aveva sollevato conflitto, ritenendo abnorme il provvedimento del tribunale. La S.C., nel condividere l'assunto del Gip, ha affermato che la nullità derivante dalla mancata notificazione del decreto di rinvio a giudizio non incide sulla validità del decreto stesso come atto propulsivo della progressione del procedimento e che, in ogni caso, qualora negli atti introduttivi del dibattimento venga accertato un difetto di notificazione, non va ordinata la restituzione degli atti al Gip perché provveda alla nuova emissione di un valido decreto di citazione, in quanto tale incombenza rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice del dibattimento).