(massima n. 1)
Alla disciplina transitoria dettata per il giudizio di cassazione dall'art. 3 della L. 19 gennaio 1999, n. 14, non č applicabile la norma dell'art. 599, comma 5, c.p.p., nella parte in cui prevede la possibilitā di riproporre nel dibattimento la richiesta di patteggiamento giā respinta dal giudice. (Nella specie, proposta tempestivamente una prima richiesta di applicazione della pena, il procuratore generale aveva negato il consenso. Rinviata la discussione del ricorso ad udienza fissa, nel corso di questa ultima si realizzava tra le parti l'accordo sulla misura della pena, che veniva peraltro ritenuto inammissibile per le ragioni di cui in massima).