(massima n. 1)
Qualora la richiesta di riesame non venga presentata direttamente presso la cancelleria del competente tribunale, ma venga presentata presso la pretura del luogo in cui si trova il richiedente ovvero venga spedita per posta, il termine di cinque giorni entro il quale deve essere effettuata la trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente al giudice del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p. (quale interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 232 del 1998), non può che decorrere dal momento in cui la summenzionata richiesta perviene a quel giudice.