(massima n. 1)
Al tribunale del riesame devono essere trasmessi tutti gli atti presentati al giudice a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p. La omessa trasmissione di parte di essi vale a configurare inottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 309, comma 5, c.p.p., alla quale il decimo comma dello stesso articolo ricollega la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame che ha dichiarato la perdita di efficacia della misura, in quanto tra gli atti trasmessi dal pubblico ministero non ne risultavano alcuni menzionati nel provvedimento sottoposto al riesame).