(massima n. 1)
Non č idonea a determinare la violazione di legge rilevante ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 323 c.p. la violazione di norme di legge aventi carattere procedurale. (Fattispecie in cui č stata esclusa la configurabilitā del reato nella condotta di un preside di un istituto scolastico che, nella ipotesi accusatoria, non si era attenuto ai criteri fissati dall'art. 3 D.P.R. n. 417 del 1974 circa le modalitā per l'esercizio dei poteri attinenti alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti e alla determinazione dell'orario).