(massima n. 1)
Nel procedimento di riesame č legittima l'acquisizione di dichiarazioni sfavorevoli all'indagato, raccolte dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, il cui verbale, pervenuto al tribunale prima dell'udienza, sia rimasto a disposizione della difesa. E invero dal disposto dell'art. 309, quinto comma, c.p.p., secondo il quale incombe al P.M. l'obbligo di trasmettere al tribunale tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, non č consentito desumere il principio per cui gli sarebbe interdetta la facoltā di fare altrettanto con quelli di segno contrario.