(massima n. 1)
Il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, comma 5, c.p.p., decorre dal giorno in cui la richiesta di riesame č pervenuta alla cancelleria del tribunale anche quando la presentazione sia stata effettuata, ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p., presso la cancelleria della pretura del luogo in cui si trova il richiedente. In tale ipotesi, infatti, le conseguenze della scelta operata dall'interessato non possono ricadere sul sistema giudiziario con la perdita di efficacia della misura coercitiva, collegata dal legislatore esclusivamente alla inerzia del presidente del tribunale o della autoritā procedente, ovvero a difetti dei sistemi organizzativi che ai due organi fanno capo, ma non certo ad opzioni processuali della parte che alla caducazione stessa ha interesse.